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PREMESSA
La scuola è
l’ambiente in cui gli alunni, in un complesso di rapporti e
interazioni, si formano e si educano, secondo principi e valori che
favoriscano la crescita e lo sviluppo della personalità nella
dimensione etica, affettiva, intellettiva e sociale.
Nella scuola
operano una molteplicità di soggetti, ciascuno con uguale dignità,
pur nella diversità di ruoli e funzioni.
Affinché la vita
della comunità possa svolgersi in modo proficuo e costruttivo, è
necessaria la conoscenza e la condivisione di principi comuni,
basati sul rispetto reciproco delle persone e delle regole che sono
alla base di una convivenza civile. A tal fine la scuola secondaria
di primo grado Trombini ha stilato un regolamento che prevede
provvedimenti disciplinari che abbiano finalità educative e tendano
al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale a vantaggio della comunità scolastica.
Questa Scuola,
considerate le linee guida formulate nel P.O.F, i principi e i
dettami contenuti nella Carta dei servizi, nel Regolamento interno,
tenuto conto dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui
al D.P.R. 249 del 24/06/1998 e relative modifiche e integrazioni (D.P.R
235 del
21/11/2007) e
dalla legge n.169 del 30/10/2008, considerato che ai diritti
corrispondono dei doveri, indica per il presente regolamento i
diritti e i doveri degli studenti, le sanzioni disciplinari e le
relative procedure. Si precisa, inoltre, che la responsabilità
disciplinare è personale e le sanzioni disciplinari sono sempre
temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate,
per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Nessuno
potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni a seguito di
contestazioni degli addebiti
Art. 1 – COMPITI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
La scuola, luogo
di formazione e di educazione, comunità di dialogo, di ricerca e di
esperienza
sociale, finalizzata alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni, si
impegna a:
-
fornire una
formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla
pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno
studente;
-
offrire un
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona,
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente
educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione
di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
-
offrire
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e
combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
-
favorire la
piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere
iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti
stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al
benessere e alla tutela della salute degli studenti;
-
garantire la
massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni
mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto
della privacy.
Art. 2 – DIRITTI DELLO STUDENTE
Ogni studente ha diritto:
-
ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee;
-
ad essere
rispettato come individuo con le sue caratteristiche e la sua
personalità dai compagni, dagli insegnanti, dal Dirigente
Scolastico e dal personale della scuola;
-
ad una
valutazione chiara e tempestiva volta a favorire processi di
autovalutazione;
-
ad essere
informato sulle decisioni e sui regolamenti che regolano la vita
della scuola;
-
ad esprimere
liberamente il proprio pensiero e a partecipare attivamente e
responsabilmente alla vita della scuola nel rispetto della
libertà di parola, di religione e della cultura dei compagni e
delle persone che nella scuola operano;
-
alla tutela
della riservatezza e della sua sicurezza.
Art. 3 – DOVERI DELLO STUDENTE
Al fine di
consentire una piena applicazione dei diritti di cui è portatore
ogni studente è tenuto:
a) a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio
La frequenza
regolare alle lezioni è presupposto indispensabile al
raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, quindi le
assenze devono avere carattere di eccezionalità ed essere
debitamente motivate e documentate a cura del genitore. Durante
i periodi di assenza, anche conseguenti a sospensione, l'alunno
deve tenersi informato sull'attività scolastica svolta. In
nessun caso gli è consentito allontanarsi dalla scuola senza
regolare
autorizzazione;
b) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso
Il rispetto
nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni
si manifesta nel linguaggio, nei gesti e in tutti gli altri
comportamenti;
c) a
mantenere un comportamento corretto che favorisca il proprio e
altrui apprendimento
Ciascun
alunno deve assumere comportamenti tesi a favorire il proprio
apprendimento e quello degli altri evitando il disturbo
continuato che è impedimento allo svolgimento dell'attività
didattica e lede il diritto all'apprendimento degli altri. Lo
studente è tenuto, altresì, a svolgere quotidianamente tutto il
lavoro scolastico assegnato, a portare il materiale necessario
per le lezioni, nonché il diario e il libretto personale;
d) ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto
Lo studente è
tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dal regolamento d’Istituto, in particolare nei seguenti
momenti della vita scolastica: ingresso, uscita, intervallo,
spostamenti all'interno dell'istituto (aule e laboratori),
spostamenti da e per la palestra e la biblioteca, uscite
didattiche, visite e viaggi d’istruzione;
e) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e
i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola
Le strutture,
le attrezzature, gli arredi e i sussidi didattici sono
patrimonio della comunità scolastica. L'acquisto e la
manutenzione degli stessi comportano oneri non indifferenti per
la collettività e pertanto vanno usati per la destinazione
prevista e trattati con cura, nel rispetto delle regole
stabilite;
f) a
collaborare responsabilmente nel rendere accogliente l'ambiente
scolastico e averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola
L’alunno, nel
rispetto di se stesso e degli altri, deve collaborare con gli
insegnanti a mantenere in classe un clima favorevole al dialogo
e all’apprendimento, e a rendere l'ambiente scolastico
accogliente, evitando comportamenti di negligenza e
trascuratezza, o addirittura di vandalismo.
Art. 4 –
SANZIONI DISCIPLINARI
L'inosservanza
dei doveri di cui all'art. 3 comporta l'irrogazione delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) Sanzioni
diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:
1) richiamo verbale
2) sospensione dall’intervallo
3) compiti aggiuntivi
4) richiamo scritto sul libretto personale
5) richiamo scritto sul registro di classe e ritiro del telefono
cellulare
6) richiamo scritto sul libretto personale e convocazione dei
genitori da parte del docente.
7) richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto
personale, al terzo richiamo convocazione dei genitori da parte
del Dirigente Scolastico.
8) esclusione da uscite didattiche, gite d’istruzione,
spettacoli, ecc. e/o obbligo di frequenza ad attività di
formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale.
9) richiamo scritto sul libretto personale e sul registro di
classe con convocazione dei genitori e risarcimento dei danni
arrecati.
b) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:
1) allontanamento da 1 a 3 giorni;
2) allontanamento superiore a 3 giorni e inferiore a 15 giorni;
c) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
d) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino
al termine dell’anno scolastico;
e) esclusione allo scrutinio finale o non ammissione all’esame di
stato conclusivo del corso di studi.
Art. 5 –
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
L’inosservanza
dei doveri individuati nel presente regolamento comporta
l’applicazione delle sanzioni da modulare in forma graduale e
progressiva e comunque in rapporto alla gravità dei fatti.
La sanzione
disciplinare, deve specificare in modo chiaro le motivazioni che
hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3, L.
241/1990) e, nel caso delle sanzioni di cui all’art. 4, lettere b),
c), d) ed e), le stesse possono essere irrogate soltanto previa
verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di
elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità
disciplinare dello studente. Nel caso di sanzioni che comportino
l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione
dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato,
occorrerà esplicitare anche i motivi per cui “non siano esperibili
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l’anno scolastico”.
In particolare:
-
L’uso del
telefono cellulare in classe comporta il richiamo scritto sul
registro di classe, il ritiro del telefono e consegna al
genitore, la prima volta, sequestro per 1 mese, la seconda
volta, e sequestro fino alla fine della scuola, la terza volta.
-
L’arrecare
danni alle strutture, attrezzature, agli arredi e ai sussidi
didattici della scuola, di cui all’art. 3 lettera e), prevede il
risarcimento dei danni arrecati. Il ricavato sarà
destinato all'acquisto dei sussidi didattici, salvo soluzioni
diverse concordate tra la famiglia e il Dirigente Scolastico.
L'entità del danno sarà definita dal Dirigente scolastico.
-
L'assenza
arbitraria (all'insaputa della famiglia) e l’uscita non
autorizzata dalla scuola, di cui all’art. 3 lettere a) e d),
potranno comportare oltre al richiamo scritto, la sospensione
dalle lezioni fino a un massimo di tre giorni.
-
I
comportamenti reiterati di disturbo al regolare svolgimento
delle attività didattiche, l’atteggiamento irrispettoso verso
gli altri e la contraffazione della firma del genitore, di cui
all’art. 3 lettere b), c) ed f), prevedono il richiamo scritto e
la sospensione fino a un massimo di tre giorni.
-
In caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivati dalla
violazione dei doveri di cui all’art. 3, si prevede
l'allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni.
-
In presenza
di reati che violino la dignità e il rispetto della persona
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse,
ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia una concreta
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad
es. incendio o allagamento), raccolti gli elementi utili alla
valutazione del caso, in deroga al limite dell’allontanamento
fino a 15 giorni, si potrà ricorrere all'allontanamento
cautelativo dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo
superiore a 15 giorni. Nei periodi di allontanamento
superiori ai 15 giorni, la scuola promuove, insieme ai servizi
sociali e l’autorità giudiziaria un percorso di recupero
educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
-
In caso di
recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della
persona umana, o di atti gravi di violenza o connotati da
una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a
livello sociale e non sono esperibili interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico” si prevede l’allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica fino al termine
dell’anno scolastico e/o all’esclusione dello studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato
conclusivo del corso di studi.
-
L’impiego in
mansioni socialmente utili o a beneficio della comunità
scolastica come la pulizia dei locali della scuola, piccole
manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e
archivi presenti nelle scuole, attività di segreteria, frequenza
di specifiche attività di formazione su tematiche di rilevanza
sociale e/o culturale, produzione di elaborati che inducano lo
studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione
critica di episodi verificatisi nella scuola, etc, sono da
considerarsi sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità
scolastica e altresì misure accessorie che si accompagnano alle
sanzioni di allontanamento.
Art. 6 –
ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
DOCENTE: per le
sanzioni previste all’art.4, lettera a), ad esclusione dei punti 8 e
9.
CONSIGLIO DI
CLASSE: per le sanzioni previste all’art.4, lettera a), punto 8, e
lettera b).
CONSIGLIO
D’ISTITUTO: per le sanzioni previste all’art.4, lettere c), d) ed
e).
DIRIGENTE
SCOLASTICO: per le sanzioni previste all’art.4, lettera a), punti 5,
7 e 9.
Art. 7 –
PROCEDURE DI IRROGAZIONE
1. L’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall’art.4 del
presente Regolamento,con esclusione dei provvedimenti di cui alla
lettera a), prevede le seguenti fasi della procedura di irrogazione:
-contestazione di addebito;
-convocazione dell'organo giudicante;
-ascolto delle parti interessate;
-adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della
sanzione;
-comunicazione del provvedimento disciplinare.
2. La contestazione scritta dell'addebito deve essere effettuata dal
Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a
conoscenza del fatto da contestare, ed inviata allo studente e ai
suoi genitori.
3. Nella determinazione dei fatti da contestare e limitatamente allo
scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione e di
circostanziare gli eventi, il Dirigente Scolastico può ascoltare gli
studenti anche senza aver preventivamente informato le famiglie.
4. La contestazione di addebito deve necessariamente contenere
indicazioni rispetto all'organo giudicante, alla data, ora e luogo
di luogo convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello
studente e dei suoi genitori per essere ascoltato in ordine agli
addebiti mossi. Può anche ritenersi opportuno che lo studente venga
prima ascoltato sia individualmente che coi suoi genitori dal
Dirigente Scolastico. La convocazione dell'organo giudicante deve
avvenire tassativamente entro 20 giorni dalla data di contestazione
dell'addebito e l'adozione del provvedimento disciplinare entro 45
giorni.
5. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le
motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e
nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine
dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non
ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i
motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l'anno scolastico". La comunicazione del provvedimento allo studente
e ai suoi genitori è effettuata dal Dirigente Scolastico entro 5
giorni dalla data di decisione.
6. Nel provvedimento disciplinare devono anche essere indicate,
quando ricorrano le condizioni, le possibili modalità sostitutive
rispetto alla sanzione somministrata, la forma e la modalità di
esecuzione della sanzione o della sua forma sostitutiva. Devono
anche essere indicati l'organo di garanzia, i tempi e le modalità di
ricorso.
7. Per gli alunni soggetti a certificazione, ai sensi della legge
104/92, per l'adozione di sanzioni di cui all'art. 4, lettere b),
c), d) ed e), si ricorrerà al parere degli specialisti che hanno
redatto la diagnosi funzionale.
8. L'adozione dei provvedimenti di cui all'art.4 lettera a), punto
8, verranno valutati in sede di Consiglio di classe ordinario o, in
caso di urgenza, straordinario.
9. Per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.4 lettera b), il
Consiglio di classe è convocato al completo, in via straordinaria,
con procedura d'urgenza, dal Dirigente Scolastico, su propria
iniziativa, o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno un
terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le decisioni sono assunte
a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di parità
il voto del Presidente vale doppio.
10. Nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga che la sanzione
da applicare rientri fra le potestà del Consiglio di Istituto, in
sede preliminare, non prima comunque di aver ascoltato gli
interessati, si dichiara incompetente a procedere; ad analoga
procedura si attiene il Consiglio di Istituto. Nel caso in cui il
Consiglio di Istituto si dichiari incompetente a procedere rinvia
gli atti al Consiglio di classe che ha l'obbligo di esprimersi.
11. Per le inosservanze che implicano le sanzioni di cui all’art. 4,
lettere c), d) ed e), il Consiglio di Istituto è convocato al
completo in via straordinaria con procedura d'urgenza dal Dirigente
Scolastico a seguito di motivata richiesta. Le decisioni sono
assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di
parità il voto del Presidente vale doppio.
12. Gli organi demandati ad adottare le sanzioni previste dal
presente Regolamento prima di formalizzare la propria decisione
hanno l'obbligo di ascoltare gli studenti accompagnati dai loro
genitori, a tale fine il Dirigente Scolastico provvede alla loro
convocazione. In caso di grave impedimento lo studente interessato o
i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata
comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei
provvedimenti.
13. Il Provvedimento disciplinare deve indicare l'organo che ha
adottato il provvedimento, i fatti contestati, con riferimento al
luogo, all'ora, a eventuali testimoni, le dichiarazioni rese dagli
interessati, ove prodotte, la sanzione adottata, con relativa
motivazione, le modalità di espletamento della sanzione, ivi
compreso le modalità sostitutive ove ammesse, le informazioni sulle
modalità di ricorso all'Organo di Garanzia. II provvedimento è
comunicato in forma scritta dal Dirigente Scolastico allo studente e
ai suoi genitori direttamente o mediante raccomandata entro 7 giorni
dalla sua adozione. Il provvedimento disciplinare oggetto di ricorso
diventa esecutivo soltanto dopo la pronuncia dell'organo di
garanzia, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per
l'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
14. In caso di intenzionale danneggiamento di strutture, macchinari,
sussidi didattici, arredi scolastici, ecc., il Dirigente Scolastico
avvalendosi della collaborazione del Consiglio di classe e del
personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno,
raccoglierà tutti gli elementi utili per la valutazione del caso.
Sentita la parte interessata, concorderà l'entità del danno da
risarcire e la modalità di recupero.
Art. 8 –
IMPUGNAZIONE E ORGANI DI GARANZIA
Contro le
sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni
dall'avvenuta comunicazione, ad un organo di garanzia interno alla
scuola, in carica per tre anni, composto da un docente designato dal
Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori,
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
L’organo di
garanzia viene eletto, per la componente genitori, in occasione
delle elezioni del Consiglio di Istituto dietro presentazione di
apposita lista di genitori contenente il nominativo di minimo n. 4
candidati.
Esso si riunisce
su convocazione del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta ne
ricorrano le condizioni, e delibera a maggioranza assoluta dei voti
validi espressi; in caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Tale organo
decide, entro dieci giorni, in merito ai conflitti che sorgono
all’interno della scuola per l’applicazione del presente
regolamento.
Qualora l'organo
di garanzia non decida entro 10 giorni, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata.
Il procedimento
disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data di
contestazione degli addebiti, esclusi i periodi di vacanza
scolastica, compresa l'eventuale pronuncia dell'organo di garanzia.
Art. 9 – PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Contestualmente
all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la
sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
|
SCHEMA RIASSUNTIVO:
In
ottemperanza agli art. 4-5-6-7-8 del presente
Regolamento, vengono individuati secondo lo schema
seguente:
-i comportamenti degli alunni che configurano mancanze
disciplinari
-le sanzioni disciplinari corrispondenti
-le persone e gli organi competenti ad irrogarle
-il relativo procedimento
-le modalità per l’eventuale impugnazione delle stesse
|
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MANCANZE
DISCIPLINARI |
SANZIONI
|
PERSONE O ORGANI COMPETENTI
|
PROCEDIMENTO D’IRROGAZIONE |
IMPUGNAZIONE E RICORSI |
|
Disturbo
al regolare svolgimento delle attività scolastiche.
|
Sanzioni
diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica (art4lettera a):
1) Richiamo verbale e/o
2) sospensione dall’intervallo; |
Insegnante |
Immediata
e verbale |
Non impugnabile |
|
Inadempienza agli obblighi scolastici (compiti non
eseguiti, materiale scolastico dimenticato, verifiche non
firmate). |
2) Compiti
aggiuntivi (didattici o educativi) |
Insegnante |
Immediata
e verbale |
|
Reiterata
inadempienza agli obblighi scolastici
Ritardi ripetuti senza giustificazione
Spostamenti disordinati o caotici
Uso di un linguaggio volgare
Atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei compagni
Abbigliamento non idoneo all’ambiente scolastico.
|
3)
Richiamo scritto sul libretto personale |
Insegnante |
Immediata
e scritta |
|
Uso del
telefono cellulare |
4)
Richiamo scritto sul registro di classe, ritiro del telefono
e consegna al genitore, la prima volta, sequestro per 1
mese, la seconda volta, e sequestro fino alla fine della
scuola, la terza volta. |
Docente e Dirigente scolastico
|
Immediata
e scritta |
|
Reiterarsi dei casi sopra descritti. Alterazione documenti
scolastici (falsificazione firme). |
5)
Richiamo scritto sul libretto personale e convocazione dei
genitori. |
Insegnante |
Immediata
e scritta |
|
Reiterarsi dei casi sopra descritti. Mancanza di rispetto
nei confronti dei compagni (prese in giro, scherzi pesanti,
insulti, ecc.). |
6)
Richiamo scritto sul registro e sul libretto personale, al
terzo richiamo convocazione dei genitori da parte del
Dirigente scolastico. |
Insegnante e Dirigente Scolastico
|
Immediata
e scritta |
|
Obiettivi
educativi (relazionarsi con gli altri e convivenza civile)
non ancora raggiunti. |
7)
Esclusione da uscite didattiche, gite d’istruzione, ecc. e/o
obbligo di frequenza a specifiche attività di formazione su
tematiche di rilevanza sociale e/o culturale. |
Consiglio di classe |
Previa
convocazione
del CdC |
|
Danneggiamento di strutture,
macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, ecc.
|
8) Richiamo scritto sul libretto
personale e sul registro di classe, convocazione genitori ed
eventuale risarcimento dei danni arrecati. |
Dirigente Scolastico |
Immediata e scritta |
|
Reiterata
e ingiustificata inadempienza agli obblighi scolastici.
Uscite non autorizzate dall’edificio scolastico.
Mancanza grave di rispetto nei confronti dei compagni e/o
di tutto il personale scolastico. Scherzi pericolosi.
Assenze arbitrarie (all’insaputa della famiglia).
|
Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica (art4lettera b):
Richiamo scritto sul libretto personale e sul registro di
classe e sospensione da1 a 3 giorni. |
Consiglio
di classe |
Previa
convocazione
del CdC |
Possibilità entro 15
gg di ricorso all’apposito organo di garanzia interno alla
scuola. |
|
Reiterarsi dei casi sopra descritti. Vandalismo e
danneggiamento intenzionale di strutture, macchinari,
sussidi didattici, arredi scolastici, ecc. Episodi di
violenza o di aggressività incontrollata Atti di violenza
fisica (calci, spinte, sgambetti, uso di oggetti pericolosi
come coltellini, forbici,…) o psicologica (costrizioni,
condizionamenti …).
Ripetuti episodi di intolleranza razziale, religiosa e
umana.
Reati di furto comprovato di denaro o di oggetti di valore.
|
Sospensione superiore a 3 giorni e inferiore ai 15 giorni.
Risarcimento dei danni arrecati. |
Consiglio di classe |
Previa convocazione
del CdC |
|
Reati
gravi che violano la dignità e il rispetto della persona
umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse,
ingiurie, reati di natura sessuale, bullismo, etc.)
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone e atti gravi di vandalismo (ad es. incendio o
allagamento) |
Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità
scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
(art4lettera c):
Sospensione superiore ai 15 giorni |
Consiglio di Istituto |
Previa convocazione
del CdI |
|
Recidiva
di fatti tali da determinare seria apprensione a livello
sociale:
reati gravi che violino la dignità e il rispetto della
persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse,
ingiurie, reati di natura sessuale, bullismo, etc.)
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone e atti gravi di vandalismo (ad es. incendio o
allagamento) e ove non è possibile il reinserimento
responsabile e tempestivo dell’alunno. |
Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino
al termine dell’anno scolastico (art4lettera d):
Sospensione fino al termine dell’anno scolastico
|
Consiglio
di Istituto |
Previa convocazione
del CdI |
|
Recidiva
di fatti tali da determinare seria apprensione a livello
sociale:
reati gravi che violino la dignità e il rispetto della
persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse,
ingiurie, reati di natura sessuale, bullismo, etc.)
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle
persone e atti gravi di vandalismo (ad es. incendio o
allagamento) e ove non è possibile il reinserimento
responsabile e tempestivo dell’alunno. |
Esclusione
dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato
conclusivo del corso di studi (art4lettera e):
Sospensione fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo
scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato;
|
Consiglio di Istituto |
Previa convocazione
del CdI |
|