Statuto delle studentesse e degli studenti


REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  AI SENSI DEI D.P.R.249/1998 E D.P.R. 235/2007

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA…20/01/2011

 

PREMESSA

 

La scuola è l’ambiente in cui gli alunni, in un complesso di rapporti e interazioni, si formano e si educano, secondo principi e valori che favoriscano la crescita e lo sviluppo della personalità nella dimensione etica, affettiva, intellettiva e sociale.

Nella scuola operano una molteplicità di soggetti, ciascuno con uguale dignità, pur nella diversità di ruoli e funzioni.

Affinché la vita della comunità possa svolgersi in modo proficuo e costruttivo, è necessaria la conoscenza e la condivisione di principi comuni, basati sul rispetto reciproco delle persone e delle regole che sono alla base di una convivenza civile. A tal fine la scuola secondaria di primo grado Trombini ha stilato un regolamento che prevede provvedimenti disciplinari che abbiano finalità educative e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica.

Questa Scuola, considerate le linee guida formulate nel P.O.F, i principi e i dettami contenuti nella Carta dei servizi, nel Regolamento interno, tenuto conto dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 249 del 24/06/1998 e relative modifiche e integrazioni (D.P.R 235 del

21/11/2007) e dalla legge n.169 del 30/10/2008, considerato che ai diritti corrispondono dei doveri, indica per il presente regolamento i diritti e i doveri degli studenti, le sanzioni disciplinari e le relative procedure. Si precisa, inoltre, che la responsabilità disciplinare è personale e le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni a seguito di contestazioni degli addebiti

 

Art. 1 – COMPITI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

La scuola, luogo di formazione e di educazione, comunità di dialogo, di ricerca e di

esperienza sociale, finalizzata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, si

impegna a:

  • fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di ciascuno studente;

  • offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

  • offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

  • favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;

  • garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.

Art. 2 – DIRITTI DELLO STUDENTE

 Ogni studente ha diritto:

  1. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee;

  2. ad essere rispettato come individuo con le sue caratteristiche e la sua personalità dai compagni, dagli insegnanti, dal Dirigente Scolastico e dal personale della scuola;

  3. ad una valutazione chiara e tempestiva volta a favorire processi di autovalutazione;

  4. ad essere informato sulle decisioni e sui regolamenti che regolano la vita della scuola;

  5. ad esprimere liberamente il proprio pensiero e a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nel rispetto della libertà di parola, di religione e della cultura dei compagni e delle persone che nella scuola operano;

  6. alla tutela della riservatezza e della sua sicurezza.

Art. 3 – DOVERI DELLO STUDENTE

Al fine di consentire una piena applicazione dei diritti di cui è portatore ogni studente è tenuto:

 

 a) a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio

La frequenza regolare alle lezioni è presupposto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, quindi le assenze devono avere carattere di eccezionalità ed essere debitamente motivate e documentate a cura del genitore. Durante i periodi di assenza, anche conseguenti a sospensione, l'alunno deve tenersi informato sull'attività scolastica svolta. In nessun caso gli è consentito allontanarsi dalla scuola senza regolare

autorizzazione;

 b) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso

Il rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni si manifesta nel linguaggio, nei gesti e in tutti gli altri comportamenti;

 c) a mantenere un comportamento corretto che favorisca il proprio e altrui apprendimento 

Ciascun alunno deve assumere comportamenti tesi a favorire il proprio apprendimento e quello degli altri evitando il disturbo continuato che è impedimento allo svolgimento dell'attività didattica e lede il diritto all'apprendimento degli altri. Lo studente è tenuto, altresì, a svolgere quotidianamente tutto il lavoro scolastico assegnato, a portare il materiale necessario per le lezioni, nonché il diario e il libretto personale;

 d) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto

Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’Istituto, in particolare nei seguenti momenti della vita scolastica: ingresso, uscita, intervallo, spostamenti all'interno dell'istituto (aule e laboratori), spostamenti da e per la palestra e la biblioteca, uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione;

 e) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola

Le strutture, le attrezzature, gli arredi e i sussidi didattici sono patrimonio della comunità scolastica. L'acquisto e la manutenzione degli stessi comportano oneri non indifferenti per la collettività e pertanto vanno usati per la destinazione prevista e trattati con cura, nel rispetto delle regole stabilite;

 f) a collaborare responsabilmente nel rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura

    come  importante fattore di qualità della vita della scuola  

L’alunno, nel rispetto di se stesso e degli altri, deve collaborare con gli insegnanti a mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all’apprendimento, e a rendere l'ambiente scolastico accogliente, evitando comportamenti di negligenza e trascuratezza, o addirittura di vandalismo.

Art. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI

 

L'inosservanza dei doveri di cui all'art. 3 comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

 

a) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

1) richiamo verbale

2) sospensione dall’intervallo

3) compiti aggiuntivi

4) richiamo scritto sul libretto personale

5) richiamo scritto sul registro di classe e ritiro del telefono cellulare

6) richiamo scritto sul libretto personale e convocazione dei genitori da parte del docente.

7) richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto personale, al terzo richiamo convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico.

8) esclusione da uscite didattiche, gite d’istruzione, spettacoli, ecc. e/o obbligo di frequenza ad attività di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale.

9) richiamo scritto sul libretto personale e sul registro di classe con convocazione dei genitori e risarcimento dei danni arrecati.

b) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

1) allontanamento da 1 a 3 giorni;

2) allontanamento superiore a 3 giorni e inferiore a 15 giorni;

c) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;

 

d) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico;

 

e) esclusione allo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.

 

 

Art. 5 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

 

L’inosservanza dei doveri individuati nel presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni da modulare in forma graduale e progressiva e comunque in rapporto alla gravità dei fatti.

La sanzione disciplinare, deve specificare in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3, L. 241/1990) e, nel caso delle sanzioni di cui all’art. 4, lettere b), c), d) ed e), le stesse possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Nel caso di sanzioni che comportino l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare anche i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”.

 

In particolare:

  1. L’uso del telefono cellulare in classe comporta il richiamo scritto sul registro di classe, il ritiro del telefono e consegna al genitore, la prima volta, sequestro per 1 mese, la seconda volta, e sequestro fino alla fine della scuola, la terza volta.

  2. L’arrecare danni alle strutture, attrezzature, agli arredi e ai sussidi didattici della scuola, di cui all’art. 3 lettera e), prevede il risarcimento dei danni arrecati. Il ricavato sarà destinato all'acquisto dei sussidi didattici, salvo soluzioni diverse concordate tra la famiglia e il Dirigente Scolastico. L'entità del danno sarà definita dal Dirigente scolastico.

  3. L'assenza arbitraria (all'insaputa della famiglia) e l’uscita non autorizzata dalla scuola, di cui all’art. 3 lettere a) e d), potranno comportare oltre al richiamo scritto, la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di tre giorni.

  4. I comportamenti reiterati di disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche, l’atteggiamento irrispettoso verso gli altri e la contraffazione della firma del genitore, di cui all’art. 3 lettere b), c) ed f), prevedono il richiamo scritto e la sospensione fino a un  massimo di tre giorni.

  5. In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivati dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3, si prevede l'allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

  6. In presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), raccolti gli elementi utili alla valutazione del caso, in deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni, si potrà ricorrere all'allontanamento cautelativo dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Nei periodi di  allontanamento superiori ai 15 giorni, la scuola promuove, insieme ai servizi sociali e l’autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

  7. In caso di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, o di atti gravi di violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico” si prevede l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico e/o all’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.

  8. L’impiego in mansioni socialmente utili o a beneficio della comunità scolastica come la pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi presenti nelle scuole, attività di segreteria, frequenza di specifiche attività di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc, sono da considerarsi sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica e altresì misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Art. 6 – ORGANI COMPETENTI ALL’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

 

DOCENTE: per le sanzioni previste all’art.4, lettera a), ad esclusione dei punti 8 e 9.

CONSIGLIO DI CLASSE: per le sanzioni previste all’art.4, lettera a), punto 8, e lettera b).

CONSIGLIO D’ISTITUTO: per le sanzioni previste all’art.4, lettere c), d) ed e).

DIRIGENTE SCOLASTICO: per le sanzioni previste all’art.4, lettera a), punti 5, 7 e 9.

 

Art. 7 – PROCEDURE DI IRROGAZIONE

1. L’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall’art.4 del presente Regolamento,con esclusione dei provvedimenti di cui alla lettera a), prevede le seguenti fasi della procedura di irrogazione:
-contestazione di addebito;
-convocazione dell'organo giudicante;
-ascolto delle parti interessate;
-adozione del provvedimento disciplinare con motivazione della sanzione;
-comunicazione del provvedimento disciplinare.

2. La contestazione scritta dell'addebito deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto da contestare, ed inviata allo studente e ai suoi genitori.

 

3. Nella determinazione dei fatti da contestare e limitatamente allo scopo di assumere il maggior numero di elementi a disposizione e di circostanziare gli eventi, il Dirigente Scolastico può ascoltare gli studenti anche senza aver preventivamente informato le famiglie.

 

4. La contestazione di addebito deve necessariamente contenere indicazioni rispetto all'organo giudicante, alla data, ora e luogo di luogo convocazione dello stesso e del diritto di comparire dello studente e dei suoi genitori per essere ascoltato in ordine agli addebiti mossi. Può anche ritenersi opportuno che lo studente venga prima ascoltato sia individualmente che coi suoi genitori dal Dirigente Scolastico. La convocazione dell'organo giudicante deve avvenire tassativamente entro 20 giorni dalla data di contestazione dell'addebito e l'adozione del provvedimento disciplinare entro 45 giorni.

 

5. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". La comunicazione del provvedimento allo studente e ai suoi genitori è effettuata dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di decisione.

 

6. Nel provvedimento disciplinare devono anche essere indicate, quando ricorrano le condizioni, le possibili modalità sostitutive rispetto alla sanzione somministrata, la forma e la modalità di esecuzione della sanzione o della sua forma sostitutiva. Devono anche essere indicati l'organo di garanzia, i tempi e le modalità di ricorso.

 

7. Per gli alunni soggetti a certificazione, ai sensi della legge 104/92, per l'adozione di sanzioni di cui all'art. 4, lettere b), c), d) ed e), si ricorrerà al parere degli specialisti che hanno redatto la diagnosi funzionale.

 

8. L'adozione dei provvedimenti di cui all'art.4 lettera a), punto 8, verranno valutati in sede di Consiglio di classe ordinario o, in caso di urgenza, straordinario.

 

9. Per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.4 lettera b), il Consiglio di classe è convocato al completo, in via straordinaria, con procedura d'urgenza, dal Dirigente Scolastico, su propria iniziativa, o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.  

 

10. Nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga che la sanzione da applicare rientri fra le potestà del Consiglio di Istituto, in sede preliminare, non prima comunque di aver ascoltato gli interessati, si dichiara incompetente a procedere; ad analoga procedura si attiene il Consiglio di Istituto. Nel caso in cui il Consiglio di Istituto si dichiari incompetente a procedere rinvia gli atti al Consiglio di classe che ha l'obbligo di esprimersi.

 

11. Per le inosservanze che implicano le sanzioni di cui all’art. 4, lettere c), d) ed e), il Consiglio di Istituto è convocato al completo in via straordinaria con procedura d'urgenza dal Dirigente Scolastico a seguito di motivata richiesta. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi espressi, nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

 

12. Gli organi demandati ad adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento prima di formalizzare la propria decisione hanno l'obbligo di ascoltare gli studenti accompagnati dai loro genitori, a tale fine il Dirigente Scolastico provvede alla loro convocazione. In caso di grave impedimento lo studente interessato o i genitori possono produrre una memoria scritta. La mancata comparizione non costituisce motivo di impedimento all'adozione dei provvedimenti.

  

13. Il Provvedimento disciplinare deve indicare l'organo che ha adottato il provvedimento, i fatti contestati, con riferimento al luogo, all'ora, a eventuali testimoni, le dichiarazioni rese dagli interessati, ove prodotte, la sanzione adottata, con relativa motivazione, le modalità di espletamento della sanzione, ivi compreso le modalità sostitutive ove ammesse, le informazioni sulle modalità di ricorso all'Organo di Garanzia. II provvedimento è comunicato in forma scritta dal Dirigente Scolastico allo studente e ai suoi genitori direttamente o mediante raccomandata entro 7 giorni dalla sua adozione. Il provvedimento disciplinare oggetto di ricorso diventa esecutivo soltanto dopo la pronuncia dell'organo di garanzia, salvo i casi in cui ricorrano le condizioni per l'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

 

14. In caso di intenzionale danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, ecc., il Dirigente Scolastico avvalendosi della collaborazione del Consiglio di classe e del personale della scuola, secondo le competenze di ciascuno, raccoglierà tutti gli elementi utili per la valutazione del caso. Sentita la parte interessata, concorderà l'entità del danno da risarcire e la modalità di recupero.

 

Art. 8 – IMPUGNAZIONE E ORGANI DI GARANZIA

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, ad un organo di garanzia interno alla scuola, in carica per tre anni, composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

L’organo di garanzia viene eletto, per la componente genitori, in occasione delle elezioni del Consiglio di Istituto dietro presentazione di apposita lista di genitori contenente il nominativo di minimo n. 4 candidati.

Esso si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, e delibera a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Tale organo decide, entro dieci giorni, in merito ai conflitti che sorgono all’interno della scuola per l’applicazione del presente regolamento.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro 10 giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni dalla data di contestazione degli addebiti, esclusi i periodi di vacanza scolastica, compresa l'eventuale pronuncia dell'organo di garanzia.

 

Art. 9 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

 

Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

 

SCHEMA RIASSUNTIVO:

In ottemperanza agli art. 4-5-6-7-8 del presente Regolamento, vengono individuati secondo lo schema seguente:
-i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari
-le sanzioni disciplinari corrispondenti
-le persone e gli organi competenti ad irrogarle
-il relativo procedimento
-le modalità per l’eventuale impugnazione delle stesse

 

MANCANZE DISCIPLINARI

SANZIONI

PERSONE O ORGANI COMPETENTI

PROCEDIMENTO D’IRROGAZIONE

IMPUGNAZIONE E RICORSI

­Disturbo al regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art4­lettera a):
1) Richiamo verbale e/o
2) sospensione dall’intervallo;

Insegnante

Immediata e verbale

Non impugnabile

­Inadempienza agli obblighi scolastici (compiti non eseguiti, materiale scolastico dimenticato, verifiche non firmate).

2) Compiti aggiuntivi (didattici o educativi)

Insegnante

Immediata e verbale

­Reiterata inadempienza agli obblighi scolastici
­Ritardi ripetuti senza giustificazione
 ­Spostamenti disordinati o caotici
­Uso di un linguaggio volgare
­Atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei compagni
­Abbigliamento non idoneo all’ambiente scolastico.

3) Richiamo scritto sul libretto personale

Insegnante

Immediata
e scritta

­Uso del telefono cellulare

4) Richiamo scritto sul registro di classe, ritiro del telefono e consegna al genitore, la prima volta, sequestro per 1 mese, la seconda volta, e sequestro fino alla fine della scuola, la terza volta.

Docente e Dirigente scolastico

Immediata
e scritta

­Reiterarsi dei casi sopra descritti. ­Alterazione documenti scolastici (falsificazione firme).

5) Richiamo scritto sul libretto personale e convocazione dei genitori.

Insegnante

Immediata
e scritta

­Reiterarsi dei casi sopra descritti. ­Mancanza di rispetto nei confronti dei compagni (prese in giro, scherzi pesanti, insulti, ecc.).

6) Richiamo scritto sul registro e sul libretto personale, al terzo richiamo convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico.

Insegnante e Dirigente Scolastico

Immediata
e scritta

­Obiettivi educativi (relazionarsi con gli altri e convivenza civile) non ancora raggiunti.

7) Esclusione da uscite didattiche, gite d’istruzione, ecc. e/o obbligo di frequenza a specifiche attività di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale.

Consiglio di classe

Previa convocazione
del CdC

­Danneggiamento di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, ecc. 8) Richiamo scritto sul libretto personale e sul registro di classe, convocazione genitori ed eventuale risarcimento dei danni arrecati. Dirigente Scolastico Immediata e scritta

­Reiterata e ingiustificata inadempienza agli obblighi scolastici.
­Uscite non autorizzate dall’edificio scolastico.
­Mancanza grave di rispetto nei confronti dei compagni e/o di tutto il personale scolastico. ­Scherzi pericolosi.
­Assenze arbitrarie (all’insaputa della famiglia).

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (art4­lettera b):
­Richiamo scritto sul libretto personale e sul registro di classe e sospensione da1 a 3 giorni.

Consiglio di classe

Previa convocazione
del CdC

Possibilità entro 15 gg di ricorso all’apposito organo di garanzia interno alla scuola.

­Reiterarsi dei casi sopra descritti. ­Vandalismo e danneggiamento intenzionale di strutture, macchinari, sussidi didattici, arredi scolastici, ecc. ­Episodi di violenza o di aggressività incontrollata ­Atti di violenza fisica (calci, spinte, sgambetti, uso di oggetti pericolosi come coltellini, forbici,…) o psicologica (costrizioni, condizionamenti …).
­Ripetuti episodi di intolleranza razziale, religiosa e umana.
­Reati di furto comprovato di denaro o di oggetti di valore.

­Sospensione superiore a 3 giorni e inferiore ai 15 giorni.
­Risarcimento dei danni arrecati.

Consiglio di classe Previa convocazione
del CdC

­Reati gravi che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, bullismo, etc.)
­concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e atti gravi di vandalismo (ad es. incendio o allagamento)

Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art4­lettera c):
­Sospensione superiore ai 15 giorni

Consiglio di Istituto Previa convocazione
del CdI

Recidiva di fatti tali da determinare seria apprensione a livello sociale:
­reati gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, bullismo, etc.)
­concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e atti gravi di vandalismo (ad es. incendio o allagamento) e ove non è possibile il reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno.

Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (art4­lettera d):
­Sospensione fino al termine dell’anno scolastico

Consiglio di Istituto

Previa convocazione
del CdI

Recidiva di fatti tali da determinare seria apprensione a livello sociale:
­reati gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, bullismo, etc.)
­concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e atti gravi di vandalismo (ad es. incendio o allagamento) e ove non è possibile il reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno.

Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (art4­lettera e):
 ­Sospensione fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato;

Consiglio di Istituto

Previa convocazione
del CdI

 


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